(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 19 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge: Art. 1. 1. Al servizio di controllo interno, istituito con l'articolo 17 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 e' preposto un collegio di tre esperti, nominati dal presidente della Regione, in accordo con l'Ufficio di presidenza del consiglio, su proposta dell'assessore risorse e sistemi. Uno dei membri che assume le funzioni di presidente e' scelto fra i liberi professionisti esperti di controllo di gestione, competenza desunta da esame dei curricula, studi compiuti, incarichi precedentemente svolti negli ultimi cinque anni, fra i professori universitari, fra i dirigenti di ricerca degli enti pubblici, fra gli avvocati dello Stato, fra i magistrati amministrativi e contabili. Il secondo e' scelto fra i dirigenti della Regione, il terzo nell'ambito di tutte le predette categorie. Almeno uno dei tre componenti deve essere un esperto in economia aziendale, competenza desunta dall'esperienza nella disciplina, le esperienze professionali, gli studi e le ricerche successive alla laurea, gli eventuali titoli post-universitari acquisiti, i ruoli ricoperti nelle universita' e nelle altre istituzioni di ricerca. I curricula dei membri nominati sono trasmessi per conoscenza al consiglio. Il presidente del collegio non puo' assumere altro incarico, retribuito o a titolo gratuito, nell'ambito dell'amministrazione regionale. La misura dell'indennita' ai membri esterni verra' definita al momento della nomina da parte del presidente della Regione, ed il suo importo non potra' superare la retribuzione minima di un dirigente di settore della Regione. 2. Con il decreto di nomina e' impegnata la spesa per il pagamento di un'indennita' ai membri esterni all'amministrazione regionale. 3. Al servizio di controllo interno e' assegnato, in via preliminare con deliberazione dell'assessore alle risorse un apposito contingente di personale, nel limite massimo di 3 unita' appartenenti alla qualifica dirigenziale e di 20 unita' appartenenti alle restanti qualifiche selezionate tramite bando interno e partecipazione ad apposito corso di formazione. Alla fine del primo anno di attivita', verra' definito su proposta del collegio con precisione: organico, qualifiche e funzioni, criteri di selezione, modalita' di formazione, fermo restando il rispetto dei principi generali in materia. 4. Al servizio di controllo interno, e' assegnata altresi', una dotazione strumentale adeguata allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 5. E' assegnato un capitolo del bilancio regionale finalizzato a garantire il normale funzionamento dell'ufficio. Con tali fondi, il servizio potra' realizzare indagini conoscitive e campionarie, studi ed analisi che consentano di pervenire ad una valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'attivita' amministrativa regionale, anche sulla base delle opinioni degli utenti e delle loro associazioni. Tali analisi verranno predisposte dal servizio di controllo interno in collaborazione con l'ufficio per le relazioni con il pubblico e con gli altri uffici dell'amministrazione regionale che operano a diretto contatto con il pubblico.