(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20
                         del 19 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al  servizio  di controllo interno, istituito con l'articolo 17
della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 e' preposto un collegio di
tre esperti, nominati dal presidente della Regione,  in  accordo  con
l'Ufficio  di  presidenza  del  consiglio, su proposta dell'assessore
risorse  e  sistemi.  Uno  dei  membri  che  assume  le  funzioni  di
presidente e' scelto fra i liberi professionisti esperti di controllo
di  gestione,  competenza  desunta  da  esame  dei  curricula,  studi
compiuti, incarichi precedentemente svolti negli ultimi cinque  anni,
fra  i professori universitari, fra i dirigenti di ricerca degli enti
pubblici,  fra  gli  avvocati   dello   Stato,   fra   i   magistrati
amministrativi  e  contabili.    Il secondo e' scelto fra i dirigenti
della Regione, il terzo nell'ambito di tutte le  predette  categorie.
Almeno  uno  dei  tre  componenti  deve essere un esperto in economia
aziendale, competenza desunta dall'esperienza  nella  disciplina,  le
esperienze  professionali,  gli  studi  e le ricerche successive alla
laurea, gli eventuali titoli  post-universitari  acquisiti,  i  ruoli
ricoperti  nelle  universita' e nelle altre istituzioni di ricerca. I
curricula dei  membri  nominati  sono  trasmessi  per  conoscenza  al
consiglio.  Il  presidente  del  collegio  non  puo'  assumere  altro
incarico,   retribuito   o    a    titolo    gratuito,    nell'ambito
dell'amministrazione  regionale.  La misura dell'indennita' ai membri
esterni  verra'  definita  al  momento  della  nomina  da  parte  del
presidente  della  Regione,  ed il suo importo non potra' superare la
retribuzione minima di un dirigente di settore della Regione.
  2. Con il decreto di nomina e' impegnata la spesa per il  pagamento
di un'indennita' ai membri esterni all'amministrazione regionale.
  3.   Al   servizio  di  controllo  interno  e'  assegnato,  in  via
preliminare con deliberazione dell'assessore alle risorse un apposito
contingente di personale, nel limite massimo di 3 unita' appartenenti
alla qualifica dirigenziale e di 20 unita' appartenenti alle restanti
qualifiche selezionate tramite  bando  interno  e  partecipazione  ad
apposito  corso di formazione. Alla fine del primo anno di attivita',
verra' definito su proposta del collegio  con  precisione:  organico,
qualifiche e funzioni, criteri di selezione, modalita' di formazione,
fermo restando il rispetto dei principi generali in materia.
  4.  Al  servizio  di  controllo interno, e' assegnata altresi', una
dotazione  strumentale  adeguata   allo   svolgimento   dei   compiti
attribuiti dalla legge.
  5.  E'  assegnato  un capitolo del bilancio regionale finalizzato a
garantire il normale funzionamento dell'ufficio. Con tali  fondi,  il
servizio  potra' realizzare indagini conoscitive e campionarie, studi
ed  analisi  che  consentano  di   pervenire   ad   una   valutazione
dell'efficacia   e   dell'efficienza   dell'attivita'  amministrativa
regionale, anche sulla base delle opinioni degli utenti e delle  loro
associazioni.    Tali  analisi  verranno  predisposte dal servizio di
controllo interno in collaborazione con l'ufficio  per  le  relazioni
con il pubblico e con gli altri uffici dell'amministrazione regionale
che operano a diretto contatto con il pubblico.